Sentenza sul matrimonio omosessuale, interpretazioni divergenti

La sentenza della Corte Costituzionale sul matrimonio omosessuale (cfr. Ultimissima del 14 aprile) ha, come prevedibile, dato vita a numerosi reazioni. Le interpretazioni da darle sembrano però divergere non poco. Il circolo di cultura omosessuale Mario Mieli parla di “mezza vittoria epocale”, perché, se è vero che la Corte ha stabilito che la legislazione attuale (Costituzione e Codice civile) è riferita a coppie di sesso diverso, è anche vero che “i giudici affermano che il Parlamento deve regolamentare le unioni gay in quanto anche l’ unione omosessuale va annoverata tra le formazioni sociali finalizzate “a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”" (con riferimento all’art. 2 della Costituzione). Secondo l’interpretazione datane da Avvenire, invece, “la risposta della Corte è netta ed inequivocabile: le tesi delle coppie gay non hanno nessun fondamento nella Costituzione”.
Si riporta qui integralmente il controverso passaggio della sentenza

L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.
Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

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