Sentenze da non perdere



LAVORO (Controversie individuali di)

  Procedimento
Codice procedura civile art. 238
Costituzione Repubblica art. 3
Codice procedura civile art. 239
Costituzione Repubblica art. 24
Costituzione Repubblica art. 8
Costituzione Repubblica art. 19
Costituzione Repubblica art. 21
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 238 e 239 c.p.c. in forza dei quali la parte cui sia stato deferito giuramento pronuncia la formula "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini" ed in caso di mancata prestazione soccombe, per contrasto della formula con gli art. 8, 19, 21, 3, 24 cost., nella parte in cui impone il giuramento all'ateo, induce all'invocazione del nome di Dio il credente fuori da contesto religioso, non prevede clausola di garanzia per il non credente.
Pretura Salerno, 28 giugno 1997
Lettieri c. Ferri
Lavoro nella giur. (Il) 1997, 912 nota (VISCONTI)

MATRIMONIO
  canonico
Chi si dichiara ateo e rifiuta la Chiesa e le sue cerimonie pubblicistiche, ma chiede - o almeno accetta - di sposarsi "coram Ecclesia", affermando di voler contrarre matrimonio come comunemente si intende, vale a dire, "come fanno tutti", non necessariamente simula il consenso. Forse non vuole il sacramento, ma nemmeno lo rifiuta. Chi vuole un "vero matrimonio" e non intende nulla di contrario alla sua sostanza, contrae validamente.
Sacra Rota, 18 dicembre 1996
-
Ius Ecclesiae 2001, 107 nota (GAS I AIXENDRI)

PROVA PENALE
  Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento
    testimoni (esame dei)
Costituzione Repubblica art. 2.
Costituzione Repubblica art. 3.
Costituzione Repubblica art. 19.
Costituzione Repubblica art. 21.
Codice penale art. 366.
Non è manifestamente infondata - in riferimento agli art. 2, 3, comma 1, 19 e 21 comma 1 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 366 comma 2 c.p. nella parte in cui, rinviando al giuramento previsto per i testimoni, richiama le espressioni relative al significato religioso dell'atto ed alla responsabilità che con esso si assume davanti a dio sottoponendo a sanzione penale l'ateo che si rifiuti di giurare.
Pretura Torino, 25 novembre 1976
Branca e altro
Dir. eccl. 1978, 335,II

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
  Liberta'
    di religione
Costituzione Repubblica art. 7
La registrazione del battesimo nell'apposito libro della parrocchia e la conservazione dell'atto cosi formato costituiscono operazioni strettamente connesse con l'attività più squisitamente religiosa della Chiesa cattolica, rientrando in quell'ordine che lo Stato italiano riconosce come "indipendente e sovrano" (art. 7 cost.); queste attività non ledono minimamente la libertà religiosa di chi intende abiurare la fede cattolica nè pongono alcuno ostacolo alla successiva pubblica professione di ateismo. Peraltro, poiché in materia non esiste alcuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa in ordine alle specifiche sfere di competenza, la loro delimitazione spetta in definitiva agli organi dello Stato preposti alla vigilanza ed al "giudizio" sulle questioni relative al trattamento del dati sensibili (Garante e Autorità giudiziaria). Ad essi compete la funzione di accertamento e controllo al fine di valutare se le fattispecie sottoposte al loro esame siano (o no) irrilevanti per l'ordinamento statale in quanto rientranti nell'esclusivo ambito propriamente confessionale. Nel caso di specie il ricorrente non è stato leso nella sua dignità personale, anche perché egli ha ottenuto - in conformità alle vigenti norme dell'ordinamento canonico (v. art. 2, par. 9, del decreto della CeI 20 ottobre 1999) - che la sua lettera, con la richiesta di cancellazione, venisse allegata all'atto di battesimo e conservata nel registro.
Tribunale Padova, 29 maggio 2000
L.F. c. Arciprete Duomo d'Este
Quad. dir. pol. eccles. 2000, 874

MATRIMONIO
  canonico
Per la validità del matrimonio, non si ha riguardo al grado di fede personale professata neanche da coloro che, persala, hanno apostatato, bensì soltanto all'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. È però altrettanto vero che chi, per una propria ferma adesione all'ateismo sistematico, rigetta qualsiasi dipendenza da Dio, difficilmente può contrarre con retta intenzione, e cioè con la volontà di far ciò che fa la Chiesa perché - per un suo radicato errore, che influisce sulla volontà - oltre il ripudio della dignità sacramentale, non accetterà l'indissolubilità del vincolo, ritenendola coartante la propria libertà personale. In queste condizioni, la volontà del nubente si dirige ad un oggetto diverso dal matrimonio così come concepito dalla Chiesa.
Sacra Rota, 25 aprile 1991
Dir. eccl. 1992, II, 255

POTESTA' DEI GENITORI
  Decadenza
Codice civile (1942) art. 330.
La professione di ateismo, se non accompagnata da orientamenti pedagogici particolarmente negativi, non è tale da poter condurre alla decadenza della potestà.
Tribunale minorenni Trento, 28 aprile 1976
D.C.
Giur. merito 1979, 362 (nota)
Giur. merito 1980, 857 (nota).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Accesso ai documenti amministrativi
LS 7 dicembre 2000 n. 383 art. 2 l.
LS 7 dicembre 2000 n. 383 art. 7 l.
LS 7 dicembre 2000 n. 383 art. 26 l.
L'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti-Uaar, che afferma di avere tutti i requisiti per essere considerata un'associazione di promozione sociale di cui all'art. 2 l. n. 383 del 2000, non è iscritta nell'elenco di cui all'art. 7 predetta l. , per cui non può invocare il diritto all'accesso "per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale" previsto dall'art. 26 della citata legge.
T.A.R. Lazio, sez. III, 18 maggio 2004, n. 4637
Unione atei agnostici razionalisti c. Rai Tv e altro
Foro amm. TAR 2004, 1476 (s.m.)

GIURAMENTO IN MATERIA CIVILE
  Formula
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 2
Costituzione Repubblica art. 19
Codice procedura civile art. 238
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 2, 3 e 19 cost., l'art. 238 comma 2 c.p.c., limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini" e l'art. 238 comma 1, seconda proposizione, c.p.c., limitatamente alle parole "religiosa e", in quanto - posto che gli art. 2, 3 e 19 cost. garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa; che tale diritto, sotto il profilo giuridico - costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2; che esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'"ordine" delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente atto avente significato religioso - il giuramento "decisorio" , così come disciplinato dall'art. 238 c.p.c., viola sia la libertà di coscienza in materia di religione (laddove esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è comunque oggetto di una precrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione, imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità, o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine" delle questioni civili e l'"ordine" delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate deriva un'inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238 comma 2 c.p.c. comporta che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, e con l'ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953) che la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al comma 1 del medesimo articolo - nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento - avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione da quella contenuta nel comma 2.
Corte costituzionale, 8 ottobre 1996, n. 334
Nanni c. Guardigli
Giur. cost. 1996, 2919
Cons. Stato 1996, II,1641

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Accesso ai documenti amministrativi
LS 7 dicembre 2000 n. 383 art. 2 l.
LS 7 dicembre 2000 n. 383 art. 7 l.
LS 7 dicembre 2000 n. 383 art. 26 l.
L'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti-Uaar, che afferma di avere tutti i requisiti per essere considerata un'associazione di promozione sociale di cui all'art. 2 l. n. 383 del 2000, non è iscritta nell'elenco di cui all'art. 7 predetta l. , per cui non può invocare il diritto all'accesso "per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale" previsto dall'art. 26 della citata legge.
T.A.R. Lazio, sez. III, 18 maggio 2004, n. 4637
Unione atei agnostici razionalisti c. Rai Tv e altro
Foro amm. TAR 2004, 1476 (s.m.)

ELEZIONI
  Sezioni ed uffici elettorali
Il ricorso proposto dalla Unione degli atei e degli agnostici razionalisti tendente ad ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali prima dell'inizio delle operazioni di voto è inammissibile, in quanto le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto al riguardo, con ciò lasciando intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari disposizioni per la rimozione di tali oggetti; del resto, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione in tema di libertà religiosa, come interpretati dalla Corte costituzionale, non sussiste un obbligo ne un divieto circa l'esposizione di oggetti sacri negli uffici pubblici in genere.
T.A.R. Lazio, sez. I, 22 maggio 2002, n. 4558
Unione atei agnostici razionalisti c. Min. int.
Dir. eccl. 2002, II, 197



RELIGIONE E CHIESA IN TRIBUNALE

Nota informativa:

Codice Penale Art. 402        
(1) Vilipendio della religione dello Stato.
[I]. Chiunque pubblicamente [ 266 comma 4] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (2).

Codice Penale   Art. 403        
(1) Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.
[I]. Chiunque pubblicamente [ 266 comma 1] offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni (2).
[II]. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico [ 406] (2).

Codice Penale Art. 404        
(1) Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose.
[I]. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione [da uno a tre anni] (2).
[II]. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico [ 406].

Codice Penale Art. 405           
Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.
[I]. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
[II]. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni [ 406] (1).

Codice Penale Art. 406        
Delitti contro i culti ammessi nello Stato.
[I]. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita [ 65].


ISTRUZIONE PUBBLICA

LS 30 aprile 1924 n. 965 art.118 r.d.
LS 26 aprile 1928 n. 1297 art.119 r.d.
LS 27 maggio 1929 n. 810 l.
LS 25 marzo 1985 n. 121 l.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.159 d.lg.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.190 d.lg.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.676 d.lg.
L'art. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e l'art. 119 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, tabella C, che prevedono la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, sono disposizioni regolamentari tuttora in vigore, non essendo state abrogate, nè espressamente nè implicitamente, da successive norme di rango costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.
T.A.R. Veneto, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1110
S.T.L. e altro c. Min. p.i. e altro
Foro it. 2005, III, 329

RELIGIONE (Reati contro la)
  Vilipendio della religione dello Stato
Codice penale art. 402
Costituisce vilipendio della religione cattolica ed integra il reato tuttora in vigore, di cui all'art. 402 c.p., il fatto di esporre sul suolo pubblico cartelli recanti frasi quali: "il giorno in cui è apparso il primo stregone è nata la religione", "chi ama la pace non crede in Dio", "battezzare un bambino significa usargli violenza all'ennesima potenza, "non credere a quello che dice il prete", "non credere a quello che dice il Papa".
Corte appello Perugia, 6 febbraio 1998
Grazioli
Rass. giur. umbra 1998, 479 nota (BRUNELLI)

GIURAMENTO IN MATERIA CIVILE
  Prestazione
    prestazione del giuramento
Costituzione Repubblica art. 2
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 19
Codice procedura civile art. 238
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 2, 3, 19 cost., l'art. 238 c.p.c., limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini" contenute nel suo comma 2, e alle parole "religiosa e" contenute nel suo comma 1.
Corte costituzionale, 8 ottobre 1996, n. 334
Nanni c. Guardigli
Giur. it. 1997, I, 1
Dir. eccl. 1997, II, 101 nota (LACROCE)
Dir. famiglia 1997, 451 nota (CANONICO)
Giust. civ. 1996, I, 28
Foro it. 1997, I, 25 nota (VERDE)

RELIGIONE (Reati contro la)
  Offese alla religione dello Stato
    mediante vilipendio di persone
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 8
Codice penale art. 403
Codice penale art. 406
È costituzionalmente illegittimo l'art. 403 commi 1 e 2 c.p., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice. Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 cost., e, dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, valgono anche in relazione all'art. 403 c.p., il quale, nel sanzionare le offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto in modo più grave di quelle recate a culti diversi da quello cattolico, risulta connotato da una inammissibile discriminazione sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose.
Corte costituzionale, 29 aprile 2005, n. 168
-
Giur. cost. 2005, f. 2

GIURISDIZIONE PENALE
  Difetto di giurisdizione
Costituzione Repubblica art. 2
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 7
Costituzione Repubblica art. 24
Costituzione Repubblica art. 25
Costituzione Repubblica art. 29
Costituzione Repubblica art. 30
Costituzione Repubblica art. 31
Costituzione Repubblica art. 32
Codice penale art. 674
LS 27 maggio 1929 n. 810 l.
TI 11 febbraio 1929 art. 11 ROMA
Gli enti centrali della Chiesa cattolica ai quali si riferisce l'esenzione da ogni ingerenza dello Stato italiano prevista dall'art. 11 del trattato lateranense vanno individuati nelle congregazioni, nei tribunali e negli uffici che costituiscono la Curia romana e provvedono al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo, con esclusione di quelli, come nella specie Radio Vaticana, che, se pure dotati di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e finalizzati a prestare un servizio necessario ed utile al Pontefice, alla Curia ed alla Chiesa universale, secondo l'ordinamento canonico non fanno parte della Curia romana. Assumendo pattiziamente l'obbligo di non ingerenza, lo Stato italiano non ha in alcun modo inteso abdicare alla propria sovranità giurisdizionale, ma soltanto al controllo amministrativo delle attività patrimoniali degli enti centrali della Chiesa cattolica, con l'eccezione relativa alla disciplina degli acquisti dei corpi morali. Ne consegue che, lungi dal potersi interpretare il divieto pattizio di ingerenza come fonte di immunità personali generalizzate in capo ai rappresentanti e ai funzionari dei predetti enti che nè i Patti lateranensi nè le consuetudini internazionali contemplano, l'intervento statale nella repressione dei fatti illeciti non subisce alcuna limitazione, con relativa possibilità di tutela giurisdizionale di diritti e interessi protetti dei cittadini lesi da soggetti il cui operato sia funzionalmente riferibile agli enti indicati dall'art. 11 del trattato lateranense. (Fattispecie riferita alla diffusione attraverso gli impianti di Radio Vaticana di radiazioni elettromagnetiche in violazione della legge penale italiana).
Cassazione penale, sez. I, 9 aprile 2003, n. 441
Borgomeo e altro
Cass. pen. 2003, 3732 nota (MELILLO)

RELIGIONE (Reati contro la)
  Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 8
Codice penale art. 405
Codice penale art. 406
È illegittimo con riferimento agli art. 3, comma 1 ed 8, comma 1 l'art. 405 c.p., nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni, religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi rispetto alle pene diminuite, di cui all'art. 406 c.p., per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.
Corte costituzionale, 9 luglio 2002, n. 327
-
Dir. famiglia 2003, 904 nota (CANONICO)

RELIGIONE (Reati contro la)
  Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Codice penale art. 405
Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. (Nella specie la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell'imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, avendolo inseguito fuori della Chiesa).
Cassazione penale, sez. III, 13 marzo 2003, n. 20739
-
Cass. pen. 2004, 1648 (s.m.)

RELIGIONE (Reati contro la)
  Vilipendio della religione dello Stato
Codice penale art. 402
La condotta di vilipendio della religione dello Stato incriminata dall'art. 402 c.p. consiste nella pubblica espressione, con discorsi, scritti e figurazioni di scherno, dileggio o ingiurioso disprezzo, nei confronti delle verità di fede affermate dalla religione cattolica e dei simboli e delle persone da essa venerati. L'antigiuridicità del fatto non viene meno se la manifestazione obiettivamente vilipendiosa sia finalizzata a suscitare il riso o il divertimento delle persone, nè può essere giustificata come espressione del dissenso dalla fede e dal culto praticati nella Chiesa cattolica, giacché il diritto di esprimere al riguardo opinioni dissacratorie o miscredenti trova limite nel rispetto dovuto al sentimento religioso dei credenti. (Nella specie il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 402 c.p. nei confronti del direttore e del vignettista di un quotidiano per la pubblicazione di una vignetta in cui appariva ipotizzato un velato intento masturbatorio del Cristo).
Tribunale Roma, 22 dicembre 1997
Medici e altro
Cass. pen. 1998, 1253


CITTA’ DEL VATICANO


GIURISDIZIONE CIVILE
  Autorita' giudiziarie ecclesiastiche e dello Stato della Citta' del Vaticano
Anche in assenza di eccezione di parte, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di atti che provengano dall'Autorità ecclesiastica, quali quelli emessi della Curia per proporre per l'incarico di insegnamento di religione cattolica in una scuola pubblica un soggetto diverso dal ricorrente.
T.A.R. Toscana, sez. I, 24 febbraio 2004, n. 522
R. c. Min. p.i. e altro
Foro amm. TAR 2004, 409 (s.m.)
Giur. merito 2004, 1237 (s.m.)

CITTA' DEL VATICANO
Codice civile (1942) art. 16
LS 20 maggio 1985 n. 222 art. 4 l.
Le parrocchie sono enti ecclesiastici riconosciuti, ai sensi dell'art. 4 l. 20 maggio 1985 n. 222, con decreto del Ministro dell'interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza delle Chiese, che hanno invece rilievo esclusivamente per il diritto canonico.
Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13380
Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Vighizzo lo Cantù c. Mengato
Giust. civ. Mass. 2003, f. 9

GIURISDIZIONE CIVILE
  Autorita' giudiziarie ecclesiastiche e dello Stato della Citta' del Vaticano
LS 27 maggio 1929 n. 810 art. 11 l.
L'art. 11 del trattato del Laterano (legge n. 810 del 1929), prevedendo che "gli enti centrati della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato", non ha dato luogo a una rinunzia dello Stato all'esercizio della propria giurisdizione, in materia civile e in materia penale, per quelle attività di tali enti che, sebbene svolte in territorio della Santa Sede, producano effetti in territorio italiano; detta norma, inoltre, non riconosce alcuna "immunità" personale ai rappresentanti e ai funzionari degli enti in questione. La sentenza di merito contraria ai principi sopra menzionati va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio.
Cassazione penale, sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516
T. e altro
Dir. eccl. 2003, II, 211

ENTI E BENI ECCLESIASTICI
  Personalita' giuridica e riconoscimento
LS 27 maggio 1929 n. 810 l.
TI 11 febbraio 1929 art. 11 ROMA
Ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" i quali, ai sensi dell'art. 11 del trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con l. 27 maggio 1929 n. 810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma occorre anche che rientri fra gli organismi che, come le congregazioni, i tribunali e gli uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. È pertanto da escludere, in base alla stessa legislazione della Chiesa, che possa essere qualificata come "ente centrale" la Radio vaticana, giacché essa, pur dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, è indicata, nella costituzione apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988 (art. 186), soltanto come istituto che, per quanto collegato con la Santa Sede, non fa parte, tuttavia, della Curia romana, avendo la funzione di prestare un servizio ritenuto necessario ed utile al Sommo Pontefice, alla Curia ed alla Chiesa universale, allo stesso modo di altri organismi quali il Centro televisivo vaticano, la Biblioteca apostolica, le diverse Accademie pontificie, la Tipografia poliglotta, la Libreria editrice vaticana ed il giornale "L'osservatore romano".
Cassazione penale, sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516
Tucci e altro
Ced Cassazione 2003, RV224185

CITTA' DEL VATICANO
TI 11 febbraio 1929 art. 11 ROMA
Il dovere di non ingerenza, stabilito dall'art. 11 del trattato del Laterano, non comporta comunque l'immunità di coloro che funzionalmente operino per conto degli enti centrali della Chiesa.
Cassazione penale, sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516
Tucci e altro
Riv. dir. internaz. 2003, 821

CITTA' DEL VATICANO
LS 27 maggio 1929 n. 810 l.
TI 11 febbraio 1929 art. 11 ROMA
Con l'art. 11 del trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929 (l. es. 27 maggio 1929 n. 810), che prevede l'esenzione degli enti centrali della Chiesa cattolica da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, questo non ha rinunziato pattiziamente alla giurisdizione, in particolare a quella penale, in relazione ad eventi illeciti verificatisi sul suolo nazionale e causati da condotte poste in essere in spazi extraterritoriali della Santa Sede.
Cassazione penale, sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516
Tucci e altro
Riv. dir. internaz. 2003, 821

MATRIMONIO
  canonico
TI 4 novembre 1950 ROMA
Poiché lo Stato del Vaticano non ha ratificato la convenzione (Roma, 4 novembre 1950) per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte europea dei diritti dell'uomo non è legittimata al controllo delle norme, di sostanza e di rito, che regolano i giudizi canonici di nullità matrimoniale; la Corte europea predetta, tuttavia, può controllare che i provvedimenti di delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniali emessi da giudici dello Stato italiano siano conformi all'art. 6 della convenzione cit., a nulla rilevando, in contrario, che il motivo di nullità canonica consista in un fatto oggettivo e non contestato, qualora nel procedimento canonico, sia stato certamente e più volte leso il diritto alla difesa ed al contraddittorio.
Corte europea dir. uomo, 20 luglio 2001
P. c. Rep. it.
Dir. famiglia 2004, 295 nota (DENTAMARO)

GIURISDIZIONE PENALE
Codice penale art. 10.
LS 27 maggio 1929 n. 810 art. 22 L.
Nel caso di delitto comune commesso nella Città del Vaticano da cittadino di detto Stato, ricorre l'ipotesi del delitto comune dello straniero all'estero; pertanto, se trattasi di delitto contro lo Stato o cittadino italiano per il quale la legge penale italiana stabilisce una pena inferiore, nel minimo, ad un anno di reclusione, l'azione penale non può essere iniziata per difetto di giurisdizione.
Corte appello Roma, 5 ottobre 1982
Volpini
Giur. merito 1984, 663 (nota).


 

ABUSO DELLA CREDULITÀ POPOLARE


Codice Penale Art. 661     
Abuso della credulità popolare.
[I]. Chiunque, pubblicamente [ 266 comma 4], cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro [ 640].

Codice Penale Art. 266  (comma 4)   
[IV]. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa (2), o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [ 268, 654].



SENTENZE


SICUREZZA PUBBLICA
  Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Non è proibito esercitare le attività di astrologo, grafologo, veggente, occultista, chiromante e simili in sè e per sè considerate, mentre tali attività devono ritenersi vietate solo in quanto siano manifestazione di ciarlataneria e cioè qualora vengano esercitate mediante impostura oppure abusando dell'ignoranza, della suggestione e della superstizione altrui e diano luogo ad una condotta sanzionata penalmente o con misure di polizia; pertanto mentre l'ordine di cessazione dell'attività di cartomante è inficiato da difetto di motivazione qualora l'amministrazione non abbia in concreto valutato, attraverso apposita istruttoria, l'eventuale oggettiva idoneità di tale attività a configurare l'ipotesi di ciarlataneria, non risultando impedita qualsiasi pratica paranormale, ma soltanto quella che, in relazione alle modalità di esercizio in concreto, ai mezzi adottati per il reperimento della clientela ed al livello socio-culturale medio della fascia di popolazione concretamente coinvolta, sia tale da comportare un effettivo abuso della credulità popolare.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 21 marzo 2003, n. 274
Balsamo c. Questura Parma
Foro amm. TAR 2003, 891 (s.m.)

SICUREZZA PUBBLICA
  Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
E illegittimo il provvedimento con cui si vieta l'esercizio dell'attività di cartomante, qualora l'amministrazione non abbia proceduto ad un'approfondita valutazione del caso concreto, volta ad accertare se l'attività in questione costituisca effettivamente un caso di abuso della credulità popolare.
Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1393
Min. int. c. Delpero
Studium Juris 2001, 730

SICUREZZA PUBBLICA
  Disposizioni relative alle persone pericolose per la societa'
LS 6 maggio 1940 n. 635 art.121 r.d.
LS 6 maggio 1940 n. 635 art.231 r.d.
All'attività di chiromante, cartomante e medium non può essere automaticamente attribuita la qualifica di ciarlatano; occorre invece una valutazione mirata che verifichi in concreto l'idoneità oggettiva dei comportamenti ad abusare della superstizione e della credulità popolare.
Consiglio Stato, sez. IV, 16 ottobre 2000, n. 5502
Pref. Genova c. Bisanti
Giur. it. 2001, 849

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
  Nullita' del contratto ed azione relativa
L'attività di chiromante, cartomante e sensitivo non può essere ritenuta di per sè vietata ma lo è solo in quanto sia manifestazione di "ciarlataneria", cioè in quanto venga svolta con dei sistemi idonei ad integrare i reati di truffa e circonvenzione di incapaci ovvero la contravvenzione di abuso della credulità popolare.
Tribunale Milano, 31 gennaio 2000
D'Elia c. Munafò
Giur. milanese 2000, 192

SICUREZZA PUBBLICA
  Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
La tutela della credulità popolare ex art. 121, t.u.p.s. deve essere attuata mediante la valutazione del concreto svolgimento delle attività degli "operatori dell'occulto", verificando a seguito di istruttoria mirata ove i comportamenti sfocino oggettivamente in un'impostura tale da abusare dell'ignoranza e della superstizione.
T.A.R. Liguria, sez. II, 14 febbraio 1997, n. 37
Bisanti c. Pref. Genova
Foro amm. 1997, 2074 nota (CAPITANO)

CIRCOSTANZE DEL REATO
  Circostanze aggravanti comuni
    motivi abietti o futili
Codice penale art. 661
Il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale, il quale s'innesta evidentemente su un substrato biologico di particolare reattività e malvagità.
Cassazione penale, sez. I, 22 novembre 1996, n. 719
Patania
Ced Cassazione 1997, (s.m.)

PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' (Nozione agli effetti della legge penale)
  Pubblico ufficiale
    ipotesi varie
Codice penale art. 661
Codice penale art. 357
I membri della commissione di collocamento comunale, nell'espletamento delle loro funzioni nell'ambito di un organo amministrativo pubblico e nel quadro di un servizio rispondente ai fini collettivi e sociali, esplicano un'attività eminentemente pubblica, che esprime il volere della pubblica amministrazione e, perciò, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e non quella di incaricati di un pubblico servizio. È pubblico ufficiale, infatti, chi partecipa alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, sia individualmente sia come membro di un organismo collettivo, quale è nella specie la commissione comunale di collocamento.
Cassazione penale, sez. V, 3 novembre 1988
Valicenti e altro
Giur. it. 1990, II,100.



CROCIFISSI


GIURISDIZIONE CIVILE
  Giurisdizione ordinaria e amministrativa
    autorita' giudiziaria amministrativa
La controversia sulla vigenza delle norme che prevedono, con effetti verso una platea indifferenziata dì soggetti (gli elettori), la presenza del crocifisso nei seggi elettorali non attiene ad un rapporto esclusivamente "individuale" di utenza del pubblico servizio (nella specie, l'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie) ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e), d. lg. 31 marzo 1998 n. 80, ed è pertanto attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tribunale Napoli, 31 marzo 2005
Fanuzzi c. Min. int.
Foro it. 2005, I,1575

ISTRUZIONE PUBBLICA
LS 30 aprile 1924 n. 965 art.118 r.d.
LS 26 aprile 1928 n. 1297 art.119 r.d.
LS 27 maggio 1929 n. 810 l.
LS 25 marzo 1985 n. 121 l.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.159 d.lg.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.190 d.lg.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.676 d.lg.
L'art. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e l'art. 119 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, tabella C, che prevedono la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, sono disposizioni regolamentari tuttora in vigore, non essendo state abrogate, nè espressamente nè implicitamente, da successive norme di rango costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.
T.A.R. Veneto, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1110
S.T.L. e altro c. Min. p.i. e altro
Foro it. 2005, III, 329

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
  Liberta'
    di religione
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.159 d.lg.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art.160 d.lg.
L'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche discende da norme regolamentari, e non da disposizioni di legge; è manifestamente inammissibile, pertanto, la q.l.c. degli art. 159 e 160 d.lg. 297/94, perché non è da tali norme che discende il suddetto obbligo.
Corte costituzionale, 15 dicembre 2004, n. 389
D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 3, 85 nota (PUGIOTTO)

GIURISDIZIONE CIVILE
  Giurisdizione ordinaria e amministrativa
    autorita' giudiziaria amministrativa
LS 15 marzo 1997 n. 59 art. 11 l.
LS 31 marzo 1998 n. 80 art. 33 d.lg.
LS 21 luglio 2000 n. 205 art. 7 l.
La controversia sulla vigenza delle norme che prevedono, tra le altre disposizioni di carattere generale ed organizzativo, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e, quindi, spiegano i loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti (alunni di tutte le scuole pubbliche) non attiene ad un rapporto esclusivamente "individuale" di utenza ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e), d.lg. n. 80 del 1998 e pertanto è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tribunale L'Aquila, 29 novembre 2003
Ist. scuola materna Navelli e altro c. S.
Foro it. 2004, I,1262

CULTO
La presenza del crocifisso nell'aula di una scuola pubblica non è contraria alla legge e non costituisce lesione del diritto di libertà religiosa, bensì arredo scolastico e, come tale, rientrante nelle generali attribuzioni della p.a.
Tribunale L'Aquila, 19 novembre 2003
Smith c. Scuola materna elementare statale Ofena
PQM 2003, II, 71 nota (GUASCO)

PROVVEDIMENTI DI URGENZA
  Varie fattispecie
Codice civile (1942) art. 320
Codice procedura civile art. 700
Con riguardo al provvedimento di urgenza avente per oggetto la rimozione del crocifisso dalle aule di una scuola pubblica, è ammissibile la domanda proposta anche da uno solo dei genitori (nella specie, cittadino italiano di religione islamica) del minore che frequenta la scuola.
Tribunale L'Aquila, 23 ottobre 2003
Smith c. Ist. Navelli scuola materna e elementare e altro
Giust. civ. 2004, I,3167 nota (DALLA TORRE; SAGNA)

PROVVEDIMENTI DI URGENZA
  Varie fattispecie
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 8
Costituzione Repubblica art. 19
Codice procedura civile art. 700
LS 31 marzo 1998 n. 80 art. 33 d.lg.
LS 21 luglio 2000 n. 205 art. 7 l.
TI 11 febbraio 1929 ROMA
Dovendosi ritenere abrogate - a seguito della eliminazione espressa del principio della religione cattolica - come religione di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale agli accordi di modifica del concordato - le disposizioni regolamentari concernenti l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari, va accolta la domanda del genitore tendente ad ottenere un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con cui venga ordinata al dirigente scolastico la rimozione del crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare frequentate dai figli.
Tribunale L'Aquila, 23 ottobre 2003
Smith c. Ist. Navelli scuola materna e elementare e altro
Foro it. 2004, I,1262

 


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